Telecamera_Casa


Alcune importanti considerazioni da ricordare quando si parla di PRIVACY e videosorveglianza in abitazioni private.

Il Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’ 8 aprile 2010 [Documento web 1712680] al punto 6.1,  affronta in modo esaustivo il tema della videosorveglianza per fini esclusivamente privati.

  • 6. PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
    • 6.1. Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali

L’installazione di sistemi di videosorveglianza -come si rileva dall’esame di numerose istanze pervenute all’Autorità- viene sovente effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali. In tal caso va chiarito che la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l’adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice, che fa salve le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati). In tali ipotesi possono rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all’interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box).

Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l’abitazione di altri condomini.

L’impianto di telecamere per il monitoraggio della propria abitazione, o del proprio appartamento non rientra nel Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza, tuttavia, per non incappare in sanzioni, il sistema installato:

  • non deve diffondere, o trasmettere sistematicamente, le informazioni a terzi
  • deve inquadrare solo le aree di pertinenza.

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