In questi giorni sono in corso di pubblicazione  in Gazzetta Ufficiale tre nuove regole tecniche di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell’Interno e riferite ad Aerostazioni, Interporti e Asili Nido.

Ci soffermiamo su quest’ultima (DM 16 luglio 2014) perché interesserà da vicino diverse strutture deputate ad accogliere bambini particolarmente bisognosi di protezione. Nello specifico il decreto riguarda la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli asili nido destinati ad accogliere più di 30 presone e si prefigge lo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio:

  • minimizzando le cause di incendio;
  • garantendo la stabilità delle strutture portanti,
  • limitando la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali e degli edifici e all’esterno di essi;
  • garantendo che gli occupanti possano lasciare indenni i locali;
  • assicurando che le squadre di soccorso operino in condizioni di sicurezza.

La nuova regola tecnica si applica agli asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone presenti e, in caso di interventi di ristrutturazione/ampliamento, anche agli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, con oltre 30 persone presenti, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.

Tuttavia anche i restanti asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, con oltre 30 persone presenti, dovranno adeguarsi gradualmente entro un anno per alcuni aspetti, entro due anni per altri aspetti con una scadenza massima di cinque anni per il completo adeguamento.

La regola tecnica prevede, al “Titolo IV”, anche alcune indicazioni per gli  asili nido con meno di 30 persone presenti che dovranno rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro di cui al decreto interministeriale n. 81 del 9 aprile 2008 (art. 46 comma 3) e successive modificazioni, commisurando la valutazione del rischio alle diverse attività lavorative presenti nell’edificio.

Da notare che, fino all’adozione di tali criteri generali di sicurezza antincendio, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministero dell’interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.

 

DECRETO 16 luglio 2014 del MINISTERO DELL’INTERNO – Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.
(GU Serie Generale n.174 del 29-7-2014)


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