Prevenzione incendi


II registro dei controlli antincendio (registro antincendio) è stato introdotto con il DPR 37 del 1998 dove all’articolo 5 comma 2 veniva detto che nelle attività soggette al “CPI” era obbligatorio che la persona responsabile tenesse un registro sul quale doveva annotare i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, la formazione e la formazione del personale che venivano fatti nell’attività.

Tale norma viene successivamente abrogata dal DPR 1 agosto 2011 n. 151: in questo decreto (articolo 6 comma 2) vene detto che nelle attività soggette al “CPI” e non assoggettate a quanto previsto dal DM 81, è obbligatorio che la persona responsabile tenga un registro sul quale dove annotare i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, la formazione del personale che vengono fatti.

Di fatto questo DPR ha abrogato il registro dei controlli nelle attività soggette a CPI quando sono anche “luoghi di lavoro”, ovvero ricadono nell’ambito di applicazione del DM 81.: erroneamente il registro delle manutenzioni previsto dal DM 81 veniva visto come un doppione il registro delle manutenzioni antincendio.

A giugno del 2013 il giorno 20 viene pubblicata la nuova norma di manutenzione UNI 9994-1 dove al punto 8.3 si precisa che la persona responsabile DEVE predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile, in cui sono registrati i lavori svolti e lo stato in cui si lasciano gli estintori. Tale registro antincendio deve  sempre essere presente presso l’attività, tenuto a disposizione dell’autorità competente e del manutentore.

L’accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori deve essere formalizzato nell’apposito registro allegando la copia del documento di manutenzione rilasciata dal manutentore in cui si evidenzia quanto sopra riportato.

La norma UNI 9994-1:20013 non fa distinzione tra attività soggette o meno a CPI, il registro è  obbligatorio per tutte le attività.

L’applicazione di tale norma, e il conseguente obbligo del registro, è resa obbligatoria dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 dove all’articolo Art. 4. viene detto che gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore.

Il registro antincendio risulta quindi obbligatorio in tutte le attività, ed è la persona responsabile a doverlo compilare e firmare.

Per completezza di informazione ecco la definizione di persona responsabile secondo la UNI 9994-1 (punto 3.3.4):

  • Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l’edificio o supervisionarne il rispetto [UNI EN 671-3:2009. punto 3.3]. Nota: In funzione delle regolamentazioni nazionali la persona responsabile potrebbe essere sia l’utilizzatore sia il proprietario degli immobili.

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