II registro dei controlli antincendio (registro antincendio) è stato introdotto con il DPR 37 del 1998, dove, all’articolo 5 comma 2, si stabiliva che nelle attività soggette al “CPI” fosse obbligatorio che la persona responsabile tenesse un registro sul quale annotare i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e la formazione del personale che venivano fatti nell’attività.
Tale norma venne successivamente abrogata dal DPR 1 agosto 2011 n. 151: in questo decreto (articolo 6 comma 2) si stabilisce che, nelle attività soggette al “CPI” e “non assoggettate a quanto previsto dal DM 81″, è obbligatorio che la persona responsabile tenga un registro sul quale dove annotare i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e la formazione del personale che vengono svolti.
Di fatto, questo DPR ha abrogato il registro dei controlli nelle attività soggette a CPI quando sono anche “luoghi di lavoro” e quindi ricadono nell’ambito di applicazione del DM 81; erroneamente il registro delle manutenzioni previsto dal DM 81 veniva visto come un doppione del registro delle manutenzioni antincendio.
La norma UNI 9994-1
A giugno del 2013 viene pubblicata la nuova norma di manutenzione UNI 9994-1, dove al punto 8.3 si precisa che la persona responsabile DEVE predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile, in cui sono registrati i lavori svolti e lo stato in cui si lasciano gli estintori. Tale registro antincendio deve sempre essere presente presso l’attività, tenuto a disposizione dell’autorità competente e del manutentore.
L’accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori deve essere formalizzato nell’apposito registro, allegando la copia del documento di manutenzione rilasciata dal manutentore in cui si evidenzia quanto sopra riportato.
La norma UNI 9994-1:20013 non fa distinzione tra attività soggette o meno a CPI, il registro è obbligatorio per tutte le attività.
L’applicazione di tale norma, e il conseguente obbligo del registro, è resa prescrittiva dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 dove all’articolo art. 4. viene detto che gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore.
Il registro antincendio risulta quindi obbligatorio in tutte le attività, ed è la persona responsabile a doverlo compilare e firmare.
Per completezza di informazione ecco la definizione di persona responsabile secondo la UNI 9994-1 (punto 3.3.4):
- Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l’edificio o supervisionarne il rispetto [UNI EN 671-3:2009. punto 3.3]. Nota: In funzione delle regolamentazioni nazionali la persona responsabile potrebbe essere sia l’utilizzatore sia il proprietario degli immobili.