Modificato l’Art. 4 della legge 300/1970 “Statuto dei Lavoratori”

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015 – n. 221, riformula l’articolo 4 della legge 300/1970 (cosiddetto “Statuto dei lavoratori”), ovvero l’articolo relativo agli all’uso di strumenti tecnologici per il controllo a distanza dei lavoratori.
Il nuovo Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo) è stato riformulato nel seguente modo:
  1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente  più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
  3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

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Videosorveglianza e Autorizzazione preventiva

E’ quindi venuto meno il divieto generale di utilizzare impianti audiovisivi (tra cui la videosorveglianza) e altre apparecchiature per finalità di controllo nelle aree in cui sono presenti lavoratori. Tuttavia l’ambito dei controlli leciti è limitato alle sole finalità previste nel nuovo testo, ovvero “esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”. E’ quindi invariato il divieto di controlli a distanza “finalizzati” al controllo della prestazione lavorativa.
A prescindere dalla finalità, l’utilizzo di qualsiasi strumento che possa generare, anche accidentalmente, un controllo a distanza sull’attività dei lavoratori è subordinato al preventivo accordo collettivo stipulato tra l’Azienda e la rappresentanza sindacale unitaria o le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di accordo, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro.
Il Datore di Lavoro che voglia legittimamente utilizzare gli strumenti audiovisivi nel luogo di lavoro, senza rischiare di incorrere in future problematiche, deve quindi rispettare queste condizioni:
  1. ) Procedere all’informazione preventiva sugli strumenti che intende installare, sulle modalità d’uso e su come saranno fatti i controlli
  2. ) Ottenere l’autorizzazione della rappresentanza sindacale o della competente Direzione territoriale del lavoro
  3. ) Rispettare il Codice della Privacy.

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