Scaduti i termini per l’ adeguamento antincendio per scuole e asili nido
Dopo numerose rinvii, il 31 dicembre 2017 sono definitivamente scaduti i termini per l’ adeguamento antincendio per scuole e asili nido ai requisiti previsti dal DM 26 Agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”. Il DL Milleproroghe 2017, che ha sancito tale scadenza, ha dunque demandato direttamente la responsabilità dell’adeguamento ai proprietari degli immobili nonché ai titolari delle attività scolastiche sia pubbliche che private.
A partire dall’entrata in vigore del regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, sono soggette agli obblighi suddetti le attività ricomprese al punto 67 dell’allegato I al decreto:
- scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;
- asili nido con oltre 30 persone presenti:
Alla luce di ciò, tali attività, in quanto soggette al controllo del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di pertinenza, devono consegnare la Segnalazione certificata d’inizio attività, la cui ricevuta di avvenuta presentazione costituisce titolo abilitativo all’esercizio dell’attività scolastica ai soli fini antincendio.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 21 Marzo 2018
Al fine di rendere meno complicato tale processo, il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Istruzione hanno pubblicato il DM 21 Marzo 2018, “Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”, contenente le indicazioni programmatiche per l’adeguamento, suddivise in tre livelli di priorità.
I livelli di priorità programmatica per le scuole
Il provvedimento stabilisce tre livelli di priorità programmatica:
- livello di priorità A: osservanza delle disposizioni del DM 26 agosto 1992 relative a impianto elettrico di sicurezza, sistemi di allarme, estintori, segnaletica di sicurezza e norme di esercizio;
- livello di priorità B: osservanza delle disposizioni DM 26 agosto 1992 relative a spazi per esercitazioni, spazi per depositi, spazi per l’informazione e le attività parascolastiche, spazi per servizi logistici e infine impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi;
- livello di priorità C: le restanti disposizioni del decreto.
I livelli di priorità programmatica per gli asili nido
Anche per gli asili nido vengono individuati tre livelli di priorità programmatica che però fanno riferimento alla regola tecnica di prevenzione incendi contenuta nel D. M. del 16 luglio 2014 di cui vi abbiamo parlato qui:
- livello di priorità A: osservanza delle disposizioni del DM 16 luglio 2014 relative a servizi di sicurezza, illuminazione di sicurezza, estintori, allarme acustico, segnaletica di sicurezza, organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, informazione e formazione antincendio;
- livello di priorità B: impianti elettrici per il sezionamento di emergenza e servizi di sicurezza;
- livello di priorità C: le restanti disposizioni del decreto.
In entrambi i casi tali indicazioni programmatiche prioritarie consentiranno un adeguamento graduale, fornendo un utile strumento, non solo agli Enti proprietari di edifici scolastici per la programmazione delle attività , ma anche ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per impartire prescrizioni graduali e graduate, in presenza della rilevazione di carenze o lacune negli adempimenti.