Allo scopo di fare chiarezza e di colmare alcune lacune normative, il Ministero dei Trasporti unitamente a quello dell’Interno hanno pubblicato la Circolare del 23 Marzo 2018 che offre alcuni contributi sul tema della dotazione di estintori sugli autobus e scuolabus.
La normativa di riferimento attualmente in essere
E’ il D.M. 18 Aprile 1977 a sancire l’ obbligo di dotare di estintori portatili autobus, scuolabus e in generale veicoli adibiti al trasporto di persone in numero superiore a 9 oltre al conducente. Tali estintori devono essere approvati e riconosciuti idonei all’utilizzo in locali chiusi dal Ministero dell’Interno. Essi inoltre devono essere omologati ai sensi e per gli effetti del DM 7/01/2005 e garantire le prestazioni indicate dalla norma tecnica di riferimento EN 3/7:2004 “Estintori d’incendio portatili, Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova“.
Il DM 18 Aprile 1977 stabilisce, in base ai posti disponibili, di dotare i veicoli suddetti di diverse tipologie di estintori:
• per gli autobus con meno di 30 posti, almeno un estintore a schiuma da 5 kg, oppure uno a neve carbonica da 2 kg;
• per gli autobus con più di 30 posti almeno un estintore a schiuma da 5 kg oppure due a neve carbonica da 2 kg.
La norma indica inoltre che se sono presenti a bordo due estintori essi vanno posizionati uno vicino al conducente e uno nella parte posteriore dell’abitacolo; in ogni caso essi devono essere collocati in una nicchia adeguata o comunque in modo tale che non si muovano mentre il veicolo è in marcia. Inoltre gli estintori sugli autobus e scuolabus devono essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza; si può incorrere infatti in misure sanzionatorie non solo in loro mancanza, ma anche in caso di inefficienza od omessa revisione periodica.
I chiarimenti della Circolare sull’utilizzo degli estintori sugli autobus
Il DM del 1977 precisa che gli estintori portatili suddetti possono essere sostituiti da tipi di efficienza equivalente. Non sono però mai state fornite delle tabelle comparative o delle indicazioni che potessero chiarire tale concetto di equivalenza. La Circolare 23 Marzo 2018 colma questa lacuna specificando che:
• gli estintori a schiuma da 5 litri possono essere considerati equivalenti ad estintori a base d’acqua (in cui sono compresi anche gli estintori a schiuma) omologati, con carica nominale non inferiore a 6 litri;
• gli estintori a neve carbonica da 2 kg possono essere considerati equivalenti ad estintori ad anidride carbonica (CO2), omologati, con carica nominale non inferiore a 2 kg.
Un’altra fondamentale indicazione data dalla Circolare è relativa all’utilizzo di estintori a polvere. Infatti a partire dal D.M. 7 gennaio 2005, “Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio“, si è consolidata la prassi di mercato di sostituire gli estintori tradizionali con quelli a polvere di pari capacità estinguente. Su questo tema è stata invitata ad esprimere un parere la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Essa ha precisato che “per stabilire l’efficienza equivalente di un estintore non devono essere considerate solo le caratteristiche di spegnimento rispetto alle classi di fuoco considerate, ma anche le caratteristiche del getto estinguente durante la scarica e gli effetti che l’azionamento dell’estintore potrebbe comportare sugli occupanti“, rifacendosi dunque al Decreto del 1977 che aveva già stabilito di escludere l’utilizzo di estintori che, seppure autorizzati dal Ministero dell’Interno, potessero sviluppare gas nocivi se utilizzati all’interno di un veicolo.
Appare evidente che, nel caso di dispositivi che utilizzino come agente estinguente la polvere, pur escludendone la tossicità, il loro utilizzo in spazi chiusi e ristretti possa produrre effetti irritanti su occhi e mucose dei soggetti più sensibili come anziani e bambini.
Sostituzione degli estintori a polvere
In virtù delle considerazioni appena fatte, appare necessario prevedere la sostituzione su autobus e scuolabus degli estintori a polvere con quelli a base d’acqua o a neve carbonica. Affinché tale sostituzione avvenga in modo graduale e regolamentato, la Circolare fornisce le seguenti indicazioni:
• i veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta a far data dal 16 aprile 2018, dovranno essere dotati in ogni caso di estintori a base d’acqua (compresi quelli a schiuma), secondo le prescrizioni riportante nel punto 1 della […] circolare;
• i veicoli immatricolati in precedenza, invece, dovranno essere dotati dei predetti dispositivi antincendio, sostituendo quelli a polvere eventualmente presenti, in occasione della prima scadenza della revisione del dispositivo che imponga la sostituzione dell’agente estinguente dell’estintore presente a bordo e, comunque, entro 3 anni dalla data della […] circolare.
Infine il documento rimarca il fatto che, per tutelare la salute dei passeggeri, il personale di bordo dei veicoli ancora dotati di estintori a polvere dovrà essere informato che tali dispositivi devono essere utilizzati solo dopo aver fatto scendere tutti i passeggeri.