A quasi un anno dall’aggiornamento del modulo di autorizzazione per impianti audiovisivi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1881 del 25/02/2019, fornisce un chiarimento di fondamentale importanza per le imprese dotate di sistemi di videosorveglianza. Tale chiarimento risponde alle richieste pervenute circa la corretta applicazione delle indicazioni contenute nell’art. 4 della legge 300/1970, “Statuto dei Lavoratori”, nel caso in cui un’azienda sia oggetto di modifiche dell’assetto proprietario come fusioni, cessioni, incorporazioni.
Tale articolo prevede infatti che “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
Premesso ciò, se un’azienda, nel pieno rispetto delle indicazioni suddette, ha installato un impianto di videosorveglianza, ricorrendo ad un accordo sindacale o alla procedura autorizzativa da parte dell’INL, nel caso di subentro o cambio titolarità dell’impresa, non deve richiedere una nuova autorizzazione.
La nota stabilisce dunque che, a meno che non siano subentrate modifiche relative ai presupposti legittimanti o alle modalità di funzionamento dell’impianto, in caso di variazioni dell’assetto proprietario sarà sufficiente che il titolare subentrante:
comunichi all’Ufficio che l’ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti e la modifica dell’assetto proprietario;
renda dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.