Ad aprile il Comitato Tecnico Scientifico (CCTS) per la Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco ha aggiornato la bozza di Regola Tecnica Verticale per musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche ed archivi, aperti al pubblico, e contenuti in edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il documento è stato poi inviato a Bruxelles per le procedure di verifica, terminate le quali, se non ci saranno osservazioni, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le RTV (Regole tecniche verticali) sono normative puntuali che si riferiscono a particolari attività. Fermo restando che devono essere applicate tutte le misure contenute nel Codice di Prevenzione Incendi, le RTV, che ne sono parte integrante, servono a caratterizzare più dettagliatamente ambiti specifici.
Vediamo ora i contenuti salienti della nuova Regola Tecnica Verticale per musei e biblioteche. La prima novità è che vengono escluse dall’applicazione della norma le attività temporanee, collocate in edifici che non ospitano permanentemente musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, per le quali dunque il progettista potrà elaborare strategie antincendio diverse. Inoltre molte delle indicazioni fornite, tengono finalmente conto della complessità dei contesti sottoposti alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, prevedendo delle misure “in deroga”. In particolare:
- per quanto riguarda la reazione al fuoco, non è richiesta la verifica dei requisiti dei beni tutelati, compresi quelli costituenti arredo storico;
- relativamente alla resistenza al fuoco, la classe di resistenza non può essere inferiore a 30 per i compartimenti fuori terra (quota superiore a -1 m) e a 60 per i compartimenti interrati (quota inferiore a -1 m);
- in ambito di compartimentazione, sono ammesse comunicazioni tra le attività oggetto della norma e altre attività civili, anche se con responsabili diversi e in assenza di necessità funzionale;
- per le vie di esodo è possibile prevedere la scala d’esodo protetta, anziché a prova di fumo o esterna, in caso di esodo per fasi, purché siano messe in campo tre misure antincendio minime; sono ammesse altezze inferiori a 2 m, ma non inferiori a 1,8 m, e larghezze delle vie di esodo inferiori ai valori minimi, e comunque non inferiori a 0,80 m, a condizione che vengano adottati una serie di requisiti aggiuntivi; gli infissi, qualora di interesse storico, presenti lungo le vie di esodo, devono essere mantenuti costantemente aperti durante l’esercizio dell’attività.
Infine, la nuova Regola Tecnica Verticale per musei e biblioteche prevede che per queste specifiche attività venga redatto dal responsabile dell’attività un Piano di limitazione dei danni. Tale documento deve contenere misure e procedure per la salvaguardia dell’edificio e dei beni tutelati in esso presenti, nel caso in cui si sviluppi un incendio. Tutti i contenuti del Piano sono indicati dalla norma.