Il 31 dicembre 2019 scade il termine per il primo adeguamento antincendio degli asili nido alle norme del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014. Tale scadenza è il frutto della proroga sancita dal testo coordinato del DL 59/2019 che, con l’articolo 4bis, è intervenuto modificando il precedente termine, già scaduto il 31 dicembre 2018.
Come spiegato nell’articolo “Asili nido – pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova Regola Tecnica Antincendio”, il DM 16 luglio 2014 riguarda la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido destinati ad accogliere più di 30 persone. In caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento, esso si applica anche alle strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, con più di 30 persone presenti, limitatamente alle parti interessate dai lavori. La norma mira ad assicurare le condizioni fondamentali di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio:
- minimizzando le cause di incendio;
- garantendo la stabilità delle strutture portanti,
- limitando la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali e degli edifici e all’esterno di essi;
- garantendo che gli occupanti possano lasciare indenni i locali;
- assicurando che le squadre di soccorso operino in condizioni di sicurezza.
L’adeguamento antincendio degli asili nido deve seguire i livelli di priorità programmatica indicati dal DM 21 Marzo 2018:
- livello di priorità A: osservanza delle disposizioni del DM 16 luglio 2014 relative a servizi di sicurezza, illuminazione di sicurezza, estintori, allarme acustico, segnaletica di sicurezza, organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, informazione e formazione antincendio;
- livello di priorità B: impianti elettrici per il sezionamento di emergenza e servizi di sicurezza;
- livello di priorità C: le restanti disposizioni del decreto.
Al termine degli interventi effettuati in ottemperanza alla norma, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività.