Il 29 gennaio scorso il Garante Europeo per la Protezione dei Dati (EDBP) ha pubblicato la versione definitiva delle Linee Guida 3/2019. Il documento non è un atto normativo, ma fornisce un orientamento per gestire nel migliore dei modi il trattamento dei dati mediante sistemi di videosorveglianza. Il nuovo provvedimento è il primo ad essere basato sui principi del GDPR, inoltre l’autorevolezza della fonte lo rende un riferimento prezioso.
Nel post “Videosorveglianza e cartelli: in via di approvazione le Linee Guida 3/2019” abbiamo già affrontato il tema, soffermandoci in dettaglio sulle indicazioni relative al contenuto dei cartelli di videosorveglianza. Oggi, essendo state approvate in via definitiva, faremo un’analisi degli altri contenuti fondamentali.
Trattamento dei dati biometrici
Nella prima parte del provvedimento si affronta il delicato tema del trattamento dei dati biometrici. Oggi infatti, accanto a quelli tradizionali, stanno prendendo piede sistemi basati sul rilevamento delle impronte digitali o dei volti, o addirittura delle espressioni, con varie finalità. Poiché è stato dimostrato che gli algoritmi che ne consentono il funzionamento non sono infallibili, ma al contrario sono condizionati dall’età e dall’etnia del soggetto, tali sistemi potrebbero generare delle discriminazioni e dei contrasti sociali. E’ per questo motivo che l’EDBP suggerisce una maggior cautela nella scelta di adottare questi dispositivi.
Reale necessità e legittimo interesse
Fra i principi enunciati nelle Linee Guida 3/2019 risultano fondamentali quelli della “reale necessità” e del “legittimo interesse”. Essi rappresentano gli imprescindibili presupposti di qualunque impianto di videosorveglianza. L’utilizzo di telecamere infatti non dovrebbe essere considerato una prima scelta, ma limitarsi alle situazioni di reale necessità, cioè laddove non vi siano soluzioni alternative altrettanto efficaci. E’ fondamentale inoltre valutare attentamente le motivazioni che sono alla base di un sistema TVCC, cioè l’esistenza di un legittimo interesse da parte del titolare del trattamento. Legittimo interesse che può emergere grazie ad una valutazione dei danni o delle conseguenze che deriverebbero dalla mancata installazione.
In questo contesto non esistono soluzioni preconfezionate, ma le scelte devono essere effettuate caso per caso, mirando sempre ad un bilanciamento degli interessi fra soggetti controllati e controllanti.
Ambiti esclusi dalle Linee Guida 3/2019
Al contrario di quanto precedentemente ipotizzato dal Garante Italiano, il comitato europeo esclude che il GDPR debba applicarsi alle telecamere finte, perché, in assenza di qualsiasi trattamento, vengono meno i presupposti per l’applicazione della norma. Vengono esclusi anche i casi in cui il trattamento viene considerato “domestico”. Quando le riprese sono esclusivamente ad uso privato e non vengono in alcun modo diffuse, subentra il principio dell'”esclusione familiare”.
Infine il provvedimento ribadisce che i sistemi di videosorveglianza gestiti dalle autorità preposte alla prevenzione o repressione dei reati e alla tutela dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza, sono sottratti all’applicazione del GDPR in quanto sottoposti alla Direttiva Europea 680/2016.