Come stiamo sperimentando tutti sulla nostra pelle, la pandemia che ci ha colpiti, coinvolge ogni ambito della nostra quotidianità. In brevissimo tempo abbiamo dovuto modificare i nostri stili di vita, le relazioni con gli altri, le dinamiche lavorative, ma soprattutto ci siamo trovati a dover fare i conti ogni giorno con l’incertezza. Tale incertezza è dovuta principalmente al fatto che non eravamo preparati ad un evento del genere e alle sue ricadute. Ci chiediamo quando finirà l’emergenza, quando riapriranno scuole, negozi, attività, come cambieranno le nostre vite.
A parte questi interrogativi comuni e di ampia portata però, ci sono anche dubbi di natura più concreta, legati all’attività professionale. E’ il caso ad esempio dei professionisti che si occupano di sicurezza antincendio che si sono interrogati sul tema dell’emergenza Coronavirus e scadenze antincendio.
Coronavirus e scadenze antincendio: la richiesta di proroga
Le limitazioni derivanti dai decreti emanati per fronteggiare la crisi stanno incidendo in modo significativo, fra le altre, sulle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, nonché sui lavori di progettazione, consulenza, assistenza ai lavori e sull’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio, iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno. Il rallentamento o il blocco delle attività, l’impossibilità di accedere ai luoghi, di completare le opere di adeguamento previste e di seguire i corsi di aggiornamento obbligatori, comporteranno inevitabilmente dei ritardi rispetto alle scadenze previste.
Per questo motivo, la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha fatto richiesta al Capo dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, di una proroga di almeno 120 giorni dalla ripresa delle attività dei Comandi territoriali per una serie di termini, eccezion fatta per le situazioni di emergenza.
Le scadenze oggetto di proroga
La RTP ha proposto, a titolo esemplificativo, sei scadenze che potrebbero essere oggetto di proroga. Si tratta delle:
- integrazioni alle richieste di valutazione dei progetti di prevenzione incendi;
- integrazioni alle istanze di deroga di prevenzione incendi;
- attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio con cadenza quinquennale, prevista dall’art. 5 del DPR 151/2011;
- adeguamento alla normativa antincendio delle attività sottoposte ai controlli, previsti dall’art. 4, commi 2 e 3 del DPR 151/2011, presso le quali siano state accertate carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività;
- ottemperanza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco per violazioni di cui all’art. 20 del Dlgs 758/1994;
- obbligo di aggiornamento periodico dei professionisti antincendio.