Lo scorso maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 15 maggio 2020 contenente in allegato la nuova Regola Tecnica per le autorimesse. Quest’ultima entrerà in vigore il 19 novembre 2020 e sostituirà integralmente il capitolo V.6 del Codice di Prevenzione Incendi. La nuova norma abroga il decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986, “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili”, e il decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002, “Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto”.
Autorimesse esistenti
Il Decreto 15 maggio 2020 non comporta adeguamenti per le autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore e che rispettino una delle seguenti condizioni:
assolvano già almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del DPR 1° agosto 2011, n. 151;
- siano state progettate nel rispetto delle prescrizioni previste dalle preesistenti norme in materia.
Interventi di modifica o ampliamento
Il Decreto stabilisce inoltre che per gli interventi di modifica o ampliamento delle strutture esistenti alla data di entrata in vigore della nuova Regola Tecnica per le autorimesse si applichino le disposizioni previste dall’art. 2, commi 3 e 4 del Codice, come modificato dal decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 2019.