Pochi giorni fa l’AICE, Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici, ha redatto un’importante comunicazione relativa ai nuovi cavi CPR. Come riportato nel nostro post “In arrivo i nuovi cavi resistenti al fuoco CPR”, alcuni mesi fa il Comitato Tecnico 20 del CEI ha deciso di pubblicare la nuova norma CEI 20-105 V2. Questa, destinata a sostituire la norma CEI 20-45, introduce la dizione “cavi CPR resistenti al fuoco”, ossia cavi resistenti al fuoco e conformi al regolamento CPR ai fini della reazione al fuoco.
Avendo avuto notizia di aziende che diffondono comunicazioni fuorvianti al fine di smaltire le rimanenze di magazzino, l’AICE fornisce un importante chiarimento:
- Il CEI non prevede nessun periodo di coesistenza tra le norme CEI 20-105 V2 e CEI 20-105;
- Per installazioni CPR possono essere commercializzati e/o utilizzati solo cavi resistenti al fuoco classificati CPR conformemente alla norma CEI 20-105 V2.
L’AICE ricorda infine che costruttore, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione o collaudatore, ognuno in base alle specifiche competenze, sono tenuti al rispetto delle indicazioni del Decreto Legislativo n.106 del 16/06/2017. In questo particolare gli articoli da prendere in considerazione sono:
- Art. 19 “Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante”;
- Art. 20 “Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione”;
- Art. 21 “Violazione degli obblighi degli operatori economici”;
- Art. 22 “Violazione degli obblighi di certificazione”.