E’ da parecchio tempo che non parliamo di videosorveglianza e privacy, da quando a febbraio scorso furono approvate le linee guida 3/2019. Oggi torniamo a farlo per commentare una sentenza del Tar del Lazio riguardante la videosorveglianza privata su strada.

Con la sentenza 03316, il Tribunale Regionale ha infatti stabilito che qualunque sistema di videosorveglianza installato da privati su strada, anche privata, ma aperta al pubblico, è soggetto all’autorizzazione del Comune. La sentenza si basa sull’assunto che la rete stradale, in quanto luogo di pubblico passaggio, debba essere gestita esclusivamente dalla Pubblica Amministrazione territoriale.

Le attività volte alla tutela della sicurezza urbana, fra cui la prevenzione dei reati e il controllo del territorio, sono demandate agli enti locali. Di conseguenza, nel caso in cui un privato installi delle telecamere orientate verso spazi pubblici, è necessario un accordo col Comune che assume il ruolo di gestore esclusivo dell’impianto di videosorveglianza. Sarà poi  quest’ultimo a coordinarsi con le forze di Polizia locali affinché, con finalità di pubblica sicurezza, abbiano accesso alle registrazioni.

In caso di assenza dell’accordo suddetto, il trattamento dei dati potrà essere immediatamente interrotto e potrà essere disposta la rimozione del sistema di videosorveglianza. In definitiva, l’installazione di telecamere da parte di privati è permessa solo nel caso in cui inquadrino esclusivamente spazi privati o strettamente pertinenti. Negli altri casi di videosorveglianza su strada, la competenza è del Comune, ma solo per le finalità di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica.

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