Come abbiamo ricordato nel nostro ultimo post, il trattamento da parte del datore di lavoro dei dati dei dipendenti, siano essi biometrici o meno, rappresenta una pratica necessaria, ma complessa. Inoltre, la mole di informazioni da trattare è ulteriormente aumentata nell’ultimo anno a causa della pandemia, che ha reso inevitabile anche la raccolta di informazioni sullo stato di salute delle persone.
La complessità del trattamento di dati sta nel fatto che, com’è giusto che sia, oggigiorno i diritti dei lavoratori, fra cui quello alla privacy, sono concretamente tutelati. A partire dallo Statuto dei Lavoratori, del 1970, la normativa in materia è stata ampiamente integrata, come abbiamo raccontato nel post “Videosorveglianza: aggiornato il modulo di autorizzazione per impianti audiovisivi”. Con la riformulazione dell’art. 4 del suddetto Statuto, è venuto meno il divieto generale di utilizzo di impianti di videosorveglianza in aree in cui sono presenti lavoratori. Da allora, pur limitando l’ambito dei controlli alle sole “esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”, viene ammesso l’utilizzo di telecamere in azienda, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro.
L’iter procedurale non è particolarmente complicato, ma bisogna tenere conto di numerose variabili, per agire nel pieno rispetto sia delle esigenze del datore di lavoro che dei diritti dei dipendenti.
Il protocollo d’intesa fra Garante Privacy e INL
In considerazione del numero elevato di informazioni, oggi necessarie per gestire il rapporto fra titolare e lavoratori, e delle indicazioni sempre più stringenti e incisive riguardanti il rispetto della privacy, il Garante per la protezione dei dati e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) hanno deciso di firmare un protocollo d’intesa.
Alla base di tale accordo, di durata biennale, c’è l’impegno reciproco ad una collaborazione sui temi e sulle procedure di competenza comune, al fine di semplificare e ottimizzare i processi in materia di trattamento di dati in ambito lavorativo.
Un altro punto fondamentale del protocollo d’intesa fra Garante Privacy e INL è la volontà condivisa di promuovere attività di formazione e informazione, allo scopo di “diffondere buone prassi e prevenire trattamenti di dati personali non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati e alla rilevante disciplina nazionale di settore, e in particolare, quella in materia di controllo a distanza dei lavoratori“.