Il cosiddetto DL “Green pass Lavoro”, che riporta “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 settembre.
Il decreto, all’articolo 3, indica tutti gli obblighi da rispettare in ambito lavorativo privato. Come per il settore pubblico, è previsto che “dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, […] a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19“. Tale disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa, anche di formazione o volontariato, nei luoghi a ciò preposti. Sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Obblighi dei datori di lavoro
Come riportato al comma 5 dell’articolo 3: “I datori di lavoro […], definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche […], anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi“.
Per quanto riguarda le modalità di verifica, il decreto fa riferimento al DPCM del 17 giugno 2021. Quest’ultimo stabilisce che l’esame del Green pass avvenga tramite lettura del QR Code (in formato digitale oppure cartaceo), da effettuarsi esclusivamente con l’App ufficiale e gratuita VerificaC19. Installata su un qualunque dispositivo mobile, essa funziona anche senza connessione Internet e non memorizza alcun dato personale, salvaguardando in tal modo la privacy degli utenti. Il DL Green pass Lavoro dispone inoltre che i soggetti incaricati della verifica siano individuati con atto formale.
Sanzioni previste dal DL Green pass Lavoro
Al comma 6 è stabilito che: “I lavoratori che risultino privi della certificazione verde al momento dell’accesso al luogo di lavoro, […] sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, […] senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso“. Sia per il lavoratore che non presenta il Green Pass, che per il datore di lavoro che non ottempera ai suoi obblighi di vigilanza, sono previste sanzioni amministrative, irrogate dal Prefetto.
Per un maggiore approfondimento, scarica qui il testo integrale del decreto.