É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 settembre il Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021, noto come Decreto Controlli. La norma, che sostituisce una parte del DM 10 marzo 1998, entrerà in vigore il 25 settembre 2022, un anno dopo la pubblicazione. Come avevamo anticipato nel post “Figura e formazione dei tecnici manutentori nel Decreto Controlli”, il documento è costituito da un breve corpo normativo e da due allegati:
- Allegato I: Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza;
- Allegato II: Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza.
La novità fondamentale è l’introduzione, all’art. 1, della figura del tecnico manutentore qualificato. Nel suddetto Allegato II sono riportate le responsabilità e i requisiti di tale soggetto e vengono definite in dettaglio le modalità di qualificazione. Vengono poi precisati i contenuti minimi della formazione, le competenze necessarie ai docenti e gli elementi per la valutazione dei candidati.
Formazione e qualificazione secondo il Decreto Controlli
Il tecnico manutentore per essere qualificato dovrà seguire un percorso formativo con le caratteristiche indicate dal Decreto; al termine di tale percorso, sarà sottoposto alla valutazione delle conoscenze e competenze acquisite. In caso di esito positivo, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rilascerà la qualificazione, a valenza nazionale.
I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano svolto attività di manutenzione per almeno 3 anni, sono esonerati dal partecipare al corso e possono richiedere di accedere direttamente alla fase di valutazione.
Il tecnico manutentore qualificato, nel corso della sua attività lavorativa, ha l’obbligo di aggiornarsi costantemente sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.