Nel post della scorsa settimana sul Decreto Milleproroghe 2022, abbiamo esaminato la parte del provvedimento relativo ai beni tutelati. Oggi procediamo, illustrando i nuovi termini per l’adeguamento antincendio di asili, scuole e università.
Normativa antincendio: novità per scuole, asili e università
Le proroghe in esame sono descritte nell’articolo 6. In particolare:
- al comma 3-bis si stabilisce che l’adeguamento alla normativa antincendio di edifici, locali e strutture delle università e delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica deve essere completato entro il 31 dicembre 2024;
- al comma 3-ter si assegna ad un decreto ministeriale il compito di definire adeguate misure di mitigazione del rischio per gli edifici scolastici, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024. Inoltre viene modificato l’articolo 4-bis del DL 59/2019 che disciplina la redazione di un piano straordinario per l’adeguamento antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. La modifica è descritta nel nuovo comma 3-bis con il quale si demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca:
- la definizione delle necessarie misure gestionali di mitigazione del rischio, da mettere in atto fino al completamento dei lavori di adeguamento;
- l’individuazione di un programma per completare i lavori di adeguamento in fasi successive che preveda scadenze differenziate.
Fra i nuovi termini per l’adeguamento antincendio viene confermata anche la scadenza del 31 dicembre 2024 per le strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido.