La Regione Emilia-Romagna ha predisposto un bando per incrementare la tutela del potenziale produttivo aziendale e i livelli di sicurezza delle imprese agricole. Il bando prevede l’erogazione di incentivi a fronte di investimenti in sistemi di sicurezza, da realizzarsi sul territorio regionale. I fondi verranno assegnati sotto forma di contributi in conto capitale, cioè quei contributi, finalizzati ad un potenziamento della struttura patrimoniale generale dell’azienda, il cui importo non va restituito.
Gli investimenti dovranno prevedere l’acquisizione e l’installazione di sistemi antifurto, quali sistemi di videosorveglianza, rilevatori antintrusione, sirene di allarme acustico, dispositivi nebbiogeni o fumogeni, sistemi perimetrali, e localizzatori GPS per macchine ed attrezzature. Non sarà ammesso il solo acquisto di sistemi antifurto senza la loro installazione.
Saranno oggetto dei contributi anche le spese di progettazione e consulenze tecniche connesse all’investimento, per un massimo del 3% delle spese di fornitura e installazione dei sistemi, nonché l’acquisto di software e licenze.
I sistemi di sicurezza delle imprese agricole dovranno essere installati nelle strutture dell’azienda, ricomprese tra i possessi (proprietà, affitto, comodato d’uso, ecc.) del richiedente. Fra questi, magazzini, stalle, uffici, piazzali, serre fisse e/o temporanee ed in generale qualsiasi pertinenza produttiva.
Tempistiche e limiti previsti dal bando
Il contributo è fissato al 40% della spesa ammissibile che va da un minimo di euro 3.000,00 al netto di Iva ad un massimo di euro 20.000,00. Esso non è cumulabile con altri aiuti di Stato o altre agevolazioni. La presentazione delle domande decorre dall’11 aprile 2022 alle ore 13.00 del 20 giugno 2022. Potranno partecipare tutte quelle imprese che svolgono attività di produzione primaria e che rispettano i requisiti indicati nel bando.
Avranno una priorità le imprese agricole a cui è stato liquidato un contributo per l’acquisto di macchine e/o attrezzature ai sensi delle Misure 4.1.01 e/o 4.1.02, e quelle che non hanno beneficiato di alcun contributo.