Sul tema della videosorveglianza in condominio abbiamo scritto frequentemente perché, per molti anni, c’è stato un vuoto legislativo che, di fatto, non è ancora stato del tutto colmato. Sebbene, ancora prima dell’applicazione del GDPR, il Garante della Privacy avesse realizzato un vademecum dal titolo “Il condominio e la privacy”, spesso la regolamentazione in materia è stata affidata alla giurisprudenza.
Contenuti del vademecum del Garante
Relativamente alle telecamere condominiali, il vademecum del Garante, risalente al 2013, dava le seguenti indicazioni:
Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali – e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (…) – non si applicano le norme previste dal Codice della privacy. In questo specifico caso, ad esempio, non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello. È tra l’altro necessario (…) che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato (…).
Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio per controllare le aree comuni, devono essere adottate in particolare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy (…). Tra gli obblighi che valgono anche in ambito condominiale vi è quello di segnalare le telecamere con appositi cartelli, (…).
Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore (…). Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (…), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti (…).
Gli orientamenti della giurisprudenza sulle telecamere condominiali
- l’angolo visuale dei dispositivi deve essere limitato agli spazi di pertinenza esclusiva del condomino che li installa, evitando le riprese delle parti comuni, anche se le immagini non vengono registrate;
- le telecamere non possono essere posizionate a 45 gradi rispetto alle pareti dei vicini, perché potrebbero consentire la visibilità della proprietà altrui;
- è vietato installare una telecamera nella propria abitazione se può riprendere la finestra del bagno di un altro condomino.
Il nuovo articolo 1122 ter del Codice Civile
Come affermato sopra, fino a poco tempo fa era impossibile l’installazione di sistemi di telecamere condominiali senza l’accordo unanime tra tutti i condomini. Con la recente riforma del Codice Civile e l’aggiornamento dell’articolo 1122 ter, si colma in parte il vuoto normativo in materia, introducendo la possibilità di adottare un impianto di videosorveglianza purché la delibera sia approvata dalla maggioranza dei presenti in assemblea e che gli stessi rappresentino almeno la metà dei millesimi.
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