Il 2 settembre dello scorso anno, il Ministero dell’Interno ha emanato il cosiddetto Decreto GSA che, insieme al Decreto Controlli e al Decreto Minicodice, andrà a sostituire il Decreto 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. L’entrata in vigore, fissata a un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e precisamente al 4 ottobre 2022, è molto vicina e ci impone di svolgere una disamina accurata del documento.
Gli argomenti principali del decreto GSA
La norma “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio (…).” nota come Decreto GSA, si compone di 8 articoli e 5 allegati.
Nel primo articolo si specifica il campo di applicazione, rappresentato da tutte le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dal Testo Unico sulla Sicurezza.
Nell’articolo 2, viene stabilito che il Datore di Lavoro adotti le misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione dei fattori di rischio della propria attività e che, nei seguenti casi, predisponga un piano di emergenza:
- luoghi di lavoro con almeno 10 dipendenti;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico, con la presenza contemporanea di più di 50 persone;
- luoghi dove si svolgono attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.
Dopo aver introdotto il tema del dovere di informazione e formazione dei lavoratori, il decreto sancisce che, in base all’esito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro indichi gli “addetti al servizio antincendio”, cioè i lavoratori incaricati di svolgere specifici compiti di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Negli articoli successivi si stabiliscono i criteri per la formazione e l’aggiornamento degli addetti al servizio antincendio e per l’abilitazione dei docenti, criteri descritti per esteso negli allegati al decreto.
Contenuti degli allegati al decreto
Come già anticipato, gli allegati al decreto sono 5, ognuno dei quali affronta dettagliatamente i temi introdotti dalla norma:
- Allegato I, sulla gestione della sicurezza antincendio in esercizio. In questa prima parte viene ribadito il dovere del datore di lavoro di informare e formare tutti i lavoratori sui principi di base della prevenzione incendi e della gestione delle emergenze. L’informazione e la formazione devono necessariamente comprendere i seguenti argomenti:
a) i rischi di incendio e di esplosione legati all’attività svolta e quelli legati alle specifiche mansioni;
b) le misure di prevenzione e protezione incendi adottate nel luogo di lavoro;
c) l’ubicazione delle vie di esodo;
d) le procedure da adottare in caso di incendio;
e) i nominativi degli addetti al servizio antincendio e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Laddove sussiste l’obbligo di redazione del piano di emergenza, i lavoratori dovranno partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale. Tali esercitazioni dovranno prevedere almeno:
– la percorrenza delle vie di esodo;
– l’identificazione delle porte resistenti al fuoco;
– l’individuazione della posizione dei dispositivi di allarme e delle attrezzature di estinzione. - Allegato II, sulla gestione della sicurezza antincendio in emergenza. Nel secondo allegato sono esplicitati i contenuti del piano di emergenza. In particolare, oltre ad identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio, esso deve contenere:
a) le azioni che i lavoratori devono compiere in caso di incendio;
b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro e per la richiesta di soccorso ai Vigili del Fuoco;
c) le misure specifiche da attuare per i lavoratori esposti a rischi particolari e per le persone con esigenze speciali;
d) Le misure specifiche per le aree ad elevato rischio di incendio.
Il piano deve includere una o più planimetrie che riportino le destinazioni d’uso delle diverse aree, le vie di esodo e le compartimentazioni antincendio. Lo schema grafico deve inoltre indicare l’ubicazione dei sistemi di sicurezza e dei presidi antincendio, degli allarmi e della centrale di controllo, nonché dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica. - Allegati III, IV e V sui corsi di formazione e aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio e per i docenti.
Negli ultimi tre allegati sono esplicitati i contenuti minimi dei corsi di formazione e di aggiornamento antincendio.In particolare, i percorsi formativi destinati agli addetti al servizio antincendio sono suddivisi in tre gruppi, in base al tipo di attività e al livello di rischio. Per ogni gruppo l’allegato riporta delle tabelle che illustrano dettagliatamente gli argomenti e la durata dei corsi.
Per conseguire l’abilitazione all’erogazione dei corsi antincendio, i docenti, oltre ad essere in possesso dei requisiti riportati all’art. 6 del decreto, devono svolgere degli specifici percorsi formativi e superare una prova finale. L’allegato V descrive in dettaglio sia i contenuti minimi e la durata delle tre diverse tipologie di corso (A, B, C), che le caratteristiche degli esami conclusivi. Per mantenere la qualifica di formatore, i docenti devono inoltre effettuare corsi di aggiornamento quinquennali.
Con questo lungo post abbiamo cercato di darvi un’informazione sintetica, ma completa, sui contenuti del Decreto GSA, allo scopo di comprenderne il significato generale. Per un’informazione dettagliata, vi invitiamo a leggere il testo completo della norma che potete scaricare sul sito della Gazzetta Ufficiale.