A luglio 2022 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato le indicazioni applicative del decreto GSA, decreto di cui vi abbiamo proposto una sintesi nel nostro ultimo post. Tali indicazioni, suddivise in due parti, specificano nel dettaglio le modalità di svolgimento dei corsi per l’abilitazione e l’aggiornamento dei formatori antincendio e degli addetti antincendio.
Organizzazione dei corsi per formatori antincendio
Le diverse Direzioni centrali, regionali e interregionali dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile pianificano i corsi di formazione per i formatori degli addetti antincendio. La struttura che organizza il corso, incarica i docenti e nomina un responsabile tecnico che ne coordini le attività.
Le indicazioni, ai fini di uno svolgimento adeguato delle lezioni, consigliano di accettare un numero di studenti non superiore a 30 per la parte teorica e a 10 per quella pratica. Per rispettare tale suggerimento può essere opportuno organizzare più sessioni pratiche.
Gli interessati, per partecipare, devono inoltrare formale richiesta scritta e provvedere in proprio alla copertura assicurativa per eventuali infortuni durante l’attività didattica.
I dieci moduli teorici
I programmi dei corsi di formazione di tipo A, B, e C per aspiranti docenti sono riportati nell’allegato V del decreto GSA che ne specifica anche moduli, argomenti e durata. Il relativo materiale didattico è stato redatto utilizzando le disposizioni vigenti e i documenti elaborati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tale materiale fornisce riferimenti puntuali degli argomenti da trattare, ma ogni docente può stabilire liberamente le modalità di presentazione.
Le indicazioni applicative, inoltre, descrivono in modo dettagliato gli ultimi due moduli, in quanto presentano caratteristiche particolari.
Il modulo 9, infatti, è presente in tutti e 3 i percorsi formativi (teorico, teorico-pratico e pratico) e rappresenta un elemento di congiunzione fra la teoria e la pratica. Nello specifico, la sezione teorica deve illustrare i concetti fondamentali della pianificazione delle criticità e del ruolo degli addetti nel piano di emergenza. É previsto, però, che al suo interno venga svolta anche una parte applicativa, la cui ampiezza è a discrezione del docente.
Il modulo 10, per corsi di tipo A e C, prevede una formazione specifica sui diversi tipi di sistemi antincendio. In particolare, al termine del modulo, i partecipanti devono conoscere, saper usare e saper insegnare l’utilizzo di ogni tipologia di presidio antincendio previsto.
I contenuti del modulo 10
I contenuti fondamentali del modulo 10 riguardano la formazione sugli estintori e sulle reti idranti e sono articolati in tre parti:
- illustrazione delle caratteristiche e modalità di utilizzo;
- prove pratiche di utilizzo;
- prove pratiche di insegnamento dell’utilizzo.
Per gli estintori, devono essere illustrate tutte le diverse tipologie in base all’agente estinguente ed essere svolte delle dimostrazioni pratiche con eventuali prove di spegnimento su focolai appositamente predisposti. I partecipanti possono prendere parte a tali prove solo se opportunamente protetti da casco, visiera, guanti da lavoro e scarpe antinfortunistiche, portati dall’aspirante formatore.
Riguardo le reti idranti è necessario presentare una rete completa di componenti, specificamente predisposta a scopo didattico, permanentemente allacciata ad un’alimentazione idrica o alimentata con mezzi dei Vigili del Fuoco.
Infine, all’interno del modulo 10, è stata inserita anche una parte dedicata ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Abilitazione e attestazione dei requisiti dei formatori antincendio
L’abilitazione degli aspiranti formatori diviene effettiva solo dopo il superamento della prova d’esame al termine del corso. Come riportato dettagliatamente nel decreto, la prova orale verterà su uno o più argomenti fra quelli indicati dal programma, mentre la prova pratica, quando prevista, sarà svolta su uno o più presidi oggetto della formazione.
In caso di esito positivo dell’esame, il partecipante otterrà l’attestato di abilitazione alla formazione, il cui possesso e mantenimento, insieme ai requisiti previsti all’art. 6, andranno di volta in volta documentati al datore di lavoro presso cui si svolgeranno i corsi per addetti antincendio.
Quanto scritto sopra è un riepilogo, utile per avere una visione generale, di quanto riportato estesamente nel documento dei Vigili del Fuoco. Se volete approfondirne il contenuto vi invitiamo a leggere le indicazioni applicative del decreto GSA nel loro complesso.