Dopo aver esaminato la prima parte delle indicazioni applicative del decreto GSA, oggi affrontiamo la seconda parte che tratta la designazione, formazione e abilitazione degli addetti antincendio.
Individuare e far formare gli addetti è compito del datore di lavoro. La normativa non stabilisce univocamente il numero degli incaricati, salvo casi specifici di attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Il decreto GSA, all’allegato II, suggerisce, però, che il piano di emergenza identifichi un numero adeguato di addetti, in considerazione delle turnazioni e delle assenze ordinarie.
TIPOLOGIE DI CORSI, DURATA E CONTENUTI MINIMI
L’allegato III prevede tre diversi percorsi formativi per gli addetti antincendio, denominati 1-FOR, 2-FOR e 3-FOR. Ognuno di essi ha durata e contenuti minimi diversi, dettagliatamente descritti in forma tabellare. E’ il datore di lavoro, sulla base della specifica valutazione del rischio, ad individuare il corso più adatto ai propri incaricati. Per garantire una formazione omogenea, il materiale didattico verrà predisposto in forma di dispense, mentre le modalità di presentazione saranno stabilite dai singoli docenti.
Ogni tipologia di corso prevede una parte teorica e una applicativa, nell’ambito della quale potranno anche essere previste delle prove pratiche. Lo svolgimento di tali prove pratiche, sia in fase di formazione che di esame, sarà consentito solo a persone adeguatamente protette da casco, visiera e guanti.
Per lo svolgimento dei corsi, il datore di lavoro deve inoltrare formale richiesta scritta agli uffici del C.N.VV.F. L’istanza deve essere corredata dalla ricevuta del versamento sulla base delle tariffe previste dal DM 14/03/12 e deve indicare:
- Tipo di corso di formazione richiesto;
- Elenco degli aspiranti addetti, completo di dati anagrafici;
- Nominativo e recapiti del responsabile incaricato dal datore di lavoro di coordinare la procedura.
Infine, il datore di lavoro deve provvedere alla copertura assicurativa e garantire l’idoneità psicofisica dei partecipanti.
ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
Per alcune tipologie di luoghi di lavoro, indicate all’allegato IV, è obbligatorio che gli addetti antincendio conseguano l’abilitazione. Tale abilitazione deve essere richiesta al Comando dei Vigili del Fuoco competente sul territorio dove ha sede l’attività lavorativa.
Per il conseguimento è necessario sostenere un esame articolato in prova scritta, orale e pratica. In seguito al superamento di tutti e tre gli step con esito positivo, i comandi dei Vigili del Fuoco rilasciano l’attestato di idoneità tecnica e la conseguente abilitazione, valida su tutto il territorio nazionale.
Così come per i formatori antincendio, anche gli addetti sono soggetti all’obbligo di aggiornamento quinquennale, da svolgere tramite la partecipazione ai corsi di tipo 1-AGG, che prevede solo un richiamo della pratica, o 2-AGG e 3-AGG che, invece, constano di una parte teorica e una parte applicativa.
Per concludere, come precedentemente suggerito, per maggiori dettagli sull’argomento, vi invitiamo a scaricare e leggere per intero le indicazioni applicative del decreto.