Il Decreto Milleproroghe 2023, in vigore dal 28 febbraio scorso, ha disposto lo slittamento dei termini per l’adeguamento alla normativa antincendio di alcune categorie di edifici, fra cui:
- Strutture turistico-alberghiere e rifugi alpini;
- Edifici scolastici, asili e strutture universitarie;
- Istituti e luoghi di cultura;
- Strutture sanitarie.
Vediamo di seguito, caso per caso, quali sono le nuove scadenze e condizioni da rispettare per ottemperare agli obblighi di legge.
Decreto Milleproroghe 2023: i nuovi termini per hotel e rifugi alpini
L’articolo 12-bis del DL 29 dicembre 2022 n. 198 convertito, posticipa i termini per l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive. Le nuove scadenze sono:
- il 31 dicembre 2024, per le attività turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.
Queste, inoltre, hanno l’obbligo, entro il 30 giugno 2023, di presentare al comando provinciale dei Vigili del fuoco la SCIA parziale, che attesti il rispetto di almeno 6 prescrizioni fra resistenza al fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e montacarichi, impianti idrici antincendio, vie di uscita ad uso esclusivo o promiscuo e locali adibiti a depositi. - il 31 dicembre 2023, per i rifugi alpini.
Entro la stessa data dovranno essere presentate eventuali istanze preliminari per l’esame dei progetti di nuove costruzioni o di modifiche a quelli esistenti, che peggiorino le preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, nonché la SCIA sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi.
Il Decreto introduce, inoltre, specifici obblighi relativi alle misure antincendio a carico dei titolari delle strutture ricettive e l’esonero da corsi antincendio aziendali per il personale che abbia superato il periodo di addestramento volontario dei Vigili del fuoco.
Le proroghe per l’adeguamento antincendio di strutture scolastiche e asili nido
L’art. 5, comma 5 del suddetto Decreto n.198 stabilisce lo slittamento al 31 dicembre 2024 del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per:
- gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola;
- le strutture che ospitano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;
- per gli stabili e i locali adibiti ad asilo nido.
Ricordiamo che il DL Milleproroghe 2022, aveva precedentemente prorogato l’adeguamento antincendio di edifici, locali e strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, fissandolo entro il 31 dicembre 2024.
Posticipati i termini anche per Istituti e luoghi di cultura
Il Decreto Milleproroghe 2023 ha posticipato al 31 dicembre 2024, il termine entro cui procedere all’aggiornamento alla normativa antincendio, o alle eventuali prescrizioni di sicurezza impartite, di istituti, luoghi di cultura e sedi del Ministero della cultura. Sono comprese anche le sedi di altri Ministeri, che siano vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e che siano soggette al controllo di prevenzione degli incendi.
Il precedente termine del 31 dicembre 2023, ora ulteriormente spostato, derivava da un rinvio previsto dal DL Milleproroghe 2022.
Infine, l’art. 2, comma 9-bis, proroga di tre anni la scadenza per le strutture sanitarie che avevano aderito al piano di adeguamento ai sensi del DM 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore legate dall’epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste.