In tema di videosorveglianza sul lavoro, già nella nota 2572/2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva chiarito la propria posizione, introducendo un cambiamento significativo.
Pur permanendo il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza dei lavoratori, si ammettono alcune eccezioni. Infatti, nel caso in cui vi siano dichiarate finalità, quali “esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”, il datore di lavoro potrà ricorrere all’utilizzo di telecamere. A tal fine, il presupposto indispensabile è che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- Raggiungimento dell’accordo sindacale con le rappresentanze aziendali;
- In caso di mancato accordo, conseguimento dell’autorizzazione da parte dell’INL.
Il caso specifico
La Corte di Cassazione civile ha recentemente dovuto pronunciarsi sulla liceità del licenziamento del dipendente di una ditta di trasporti. Il procedimento disciplinare era scaturito dalla visione delle riprese del sistema di videosorveglianza, dalle quali si evincevano gli illeciti commessi dal lavoratore. Per due volte, infatti, l’addetto alla biglietteria non aveva consegnato il resto ai clienti e, omettendo di registrare l’esubero di cassa, se ne era appropriato. Di conseguenza, lo stesso era stato allontanato, in considerazione del fatto che la sua condotta aveva compromesso irrimediabilmente il rapporto di fiducia col datore di lavoro.
Il dipendente aveva fatto ricorso contro il procedimento, sostenendo che il controllo a distanza dei lavoratori non fosse ammissibile, neanche nel caso dei cosiddetti controlli difensivi. Precisava, inoltre, che l’accordo sindacale consentiva la visione delle immagini solo in presenza di un reclamo della clientela che, in questo caso, mancava.
Il ricorrente aggiungeva, infine, che le procedure di estrazione delle copie dei filmati non erano state eseguite correttamente e che le immagini erano state conservate oltre il termine di sette giorni.
Ok al controllo a distanza dei lavoratori se c’è l’accordo sindacale
Le obiezioni al licenziamento sono state respinte dalla Corte di Cassazione con le seguenti motivazioni:
- É lecito l’utilizzo di telecamere, anche se svolgono un controllo a distanza dei lavoratori, nel caso in cui sia stato sottoscritto l’accordo coi sindacati, dichiaratamente “per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale“;
- Dall’accordo sindacale si evince che il reclamo del cliente non era richiesto nel caso in cui “la finalità della visione delle immagini non fosse diversa da quella di tutela del patrimonio aziendale“;
- L’impianto di videosorveglianza della biglietteria, installato proprio allo scopo di tutelare il patrimonio aziendale, in quanto autorizzato e dunque legittimo, è chiaramente visibile. Inoltre, la posizione dei dispositivi è tale da visualizzare solo l’area di scambio fra denaro e titoli di viaggio, senza permettere l’identificazione diretta degli addetti e quindi rispettandone pienamente la dignità.