Il Decreto Milleproroghe 2025, convertito dalla Legge 21 febbraio 2025 n.15 ha stabilito il rinvio del termine per l’adeguamento antincendio di edifici scolastici al 31 dicembre 2027. Il termine originario era stato fissato dal Decreto Milleproroghe 2023 al 31 dicembre 2024.
Tipologie di edifici scolastici soggetti all’adeguamento antincendio
L’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici riguarda tre diverse tipologie di immobili:
- edifici scolastici e locali adibiti a scuola, nonché strutture nelle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) (comma 2 dell’art. 4 del D.L. 244/2016);
- edifici ed locali adibiti ad asilo nido (comma 2-bis dell’art. 4 del D.L. 244/2016);
- edifici, locali e strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy (comma 2-ter dell’art. 4 del D.L. 244/2016).
Valutazione dei rischi e misure gestionali di mitigazione
Come anticipato, il Decreto Milleproroghe 2025 posticipa il termine per l’adeguamento antincendio dei suddetti edifici al 31 dicembre 2027. Parallelamente, però, esso definisce delle misure atte a contenere il rischio incendio fino al completamento dei lavori di adeguamento. La norma, infatti, introduce due nuovi comma:
- Il comma 4-quater stabilisce l’emanazione di un decreto interministeriale per definire le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive;
- Il comma 4-quinquies proroga al 31 dicembre 2025 l’adozione di un decreto interministeriale per la definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, così come previsto dall’art. 18 del Testo Unico sulla Sicurezza, D. Lgs. 81/2008.
Si ricorda che il riferimento di legge per la prevenzione incendi per l’edilizia scolastica è il decreto del Ministro dell’Interno 26 agosto 1992 e che, col Decreto del Ministero dell’Interno del 21 marzo 2018, sono state successivamente adottate le disposizioni applicative della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, compresi gli asili nido.