La sentenza n. 17440 del 2/09/2015 della Corte di Cassazione, seconda sezione civile, offre l’occasione per ricordare che l’installazione e l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza per ragioni di sicurezza, anche se finalizzato alla sola visualizzazione delle immagini delle persone che accedono all’area video sorvegliata senza alcuna registrazione, comporta un trattamento di dati personali e richiede, pertanto, il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy, tra cui anche l’obbligo di fornire idonea informativa.
La sentenza, quindi, precisa nuovamente l’obbligo in capo al Titolare del trattamento dei dati personali di informare gli Interessati sulla presenza di un impianto di videosorveglianza, anche se le immagini non sono destinate alla registrazione e quindi alla conservazione.
Il fatto
Un negoziante aveva installato una telecamera per poter visualizzare, attraverso apposito monitor collocato al piano superiore dell’esercizio commerciale, le immagini delle persone che accedevano al locale. In sede di controllo amministrativo, emergeva l’assenza dell’apposito cartello informativo previsto dalla normativa in materia di privacy e si procedeva alla contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 161 del D. Lga. 196/2003 (codice privacy).
L’esercente rilevava, a propria difesa, di aver installato un videocitofono esclusivamente per finalità di sicurezza e sosteneva di non aver violato la normativa privacy. Di parere diverso, invece, l’Autorità Garante che, infatti, adottava ordinanza ingiunzione 264 del 2010, avverso la quale l’esercente proponeva opposizione. Il Tribunale di Palmi, con sentenza del 17 maggio 2011, pur escludendo che l’apparecchio installato potesse essere considerato un videocitofono, accoglieva l’opposizione, ritenendo che “la videosorveglianza effettuata da detto esercizio commerciale rientrasse sì nel concetto di “trattamento”, ma non integrasse gli estremi della definizione di “dato personale” ai sensi della normativa vigente”.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso in Cassazione l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 4, 11, 13 e 161 del D. Lgs. n. 196 del 2003, violazione dei principi generali in materia di tutela dei dati personali ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, dolendosi che l’interpretazione fornita dal Tribunale di Palmi sulla nozione di dato personale contrasti con la normativa del Codice”.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte, con la sentenza 17440/15, accoglie il ricorso dell’Autorità Garante e cassa la sentenza impugnata, ritenendo che le immagini acquisite con la telecamera installata dall’esercente debbano essere considerate “dati personali” e che pertanto l’esercente, in base all’obbligo informativo previsto dall’art. 13 del Codice Privacy, avrebbe dovuto fornire agli interessati apposita informativa, anche attraverso l’adozione dell’apposito modello indicato dal Garante nel Provvedimento in materia di videosorveglianza.
Il punto centrale della questione: l’immagine è dato personale?
Come emerge dalla lettura della sentenza, il punto centrale della questione è legato alla possibilità di considerare o meno quali dati personali le immagini acquisite attraverso la telecamera installata dall’esercente. Il giudice di merito lo esclude, facendo proprio il principio seguendo secondo cui “l’immagine di una persona, pur possedendo capacità identificativa del soggetto, quando viene trattata non integra automaticamente la nozione di dato personale, agli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ma lo diviene qualora chi esegue il trattamento la correli espressamente ad una persona mediante didascalia od altra modalità, quale un’enunciazione orale, da cui sia possibile identificarla, restando invece irrilevante, in mancanza di tali indicazioni, la circostanza che chi percepisce l’immagine sia in grado, per le sue conoscenze personali, di riconoscere la persona ritratta” (Cass. 12997 del 2009).
Come però statuito dalla recente sentenza della Suprema Corte, che richiama ulteriori pronunce giurisprudenziali sul punto, in linea con la lettura della definizione di “dato personale” contenuta nell’art. 4 del codice privacy fornita dall’Autorità Garante, non è possibile dubitare del fatto che l’immagine costituisca dato personale, “trattandosi di dato immediatamente idoneo a identificare una persona, a prescindere dalla sua notorietà”.
L’immagine della persona che accede all’area video sorvegliata, cioè, consente di identificarla, a prescindere dalla circostanza che l’esercente, titolare del trattamento, non conosca il soggetto ripreso attraverso il sistema installato e quindi, in quanto “dato personale”, il suo trattamento può essere effettuato solo nel rispetto della normativa di settore.
Solo nel caso in cui si scelgano sistemi di videosorveglianza con caratteristiche tecniche tali da non rendere riconoscibili le persone che transitano nell’area videosorvegliata (come avviene, ad esempio, nel caso di telecamere a scopi promozionali-turistici), sarebbe possibile escludere che vi sia un trattamento di dati personali, ma si tratta di ipotesi diversa da quella ricorrente nel caso esaminato.
Per non sbagliare
La lettura della sentenza offre l’occasione di rivedere alcuni aspetti fondamentali che occorre tener presente nel caso in cui si intenda installare un impianto di videosorveglianza per garantire la sicurezza del proprio locale:
- le immagini che riprendono una persona sono dati personali, così come i dati anagrafici o le ulteriori informazioni che consentono di identificare, in modo diretto o indiretto, una persona fisica;
- in base alla normativa privacy, l’esercente (titolare del trattamento), è tenuto a segnalare la presenza delle telecamere attraverso apposito cartello informativo e a rispettare gli ulteriori adempimenti previsti dal codice privacy e dal Provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010;
- la normativa privacy trova applicazione sia nel caso in cui il sistema di videosorveglianza consenta la registrazione delle immagini, sia nel caso in cui permetta la loro solo visualizzazione.
Fonte: blog di Roberta Rompicavoli