Vi abbiamo già parlato in un recente post delle modifiche apportate al modulo di autorizzazione per impianti audiovisivi. Oggi, a poco più di un mese di distanza, con la Circolare 5/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, tali modifiche vengono motivate e supportate da una serie di indicazioni operative inerenti la videosorveglianza e il controllo a distanza dei lavoratori, ai sensi dell’art. 4 della legge 300/1970.
Come avevamo già evidenziato nel nostro precedente post, l’Ispettorato, con quest’ultimo documento, conferma e porta avanti un’istanza di rinnovamento. Tale istanza, resasi necessaria dall’evoluzione tecnologica nonché dalle mutate – e continuamente mutevoli – esigenze delle aziende odierne, non poteva infatti più essere ignorata.
Ecco dunque che la Circolare affronta in particolare quattro temi: istruttoria delle istanze presentate, tutela del patrimonio aziendale, telecamere digitali e dati biometrici. Vediamoli in dettaglio.
Istruttoria delle istanze presentate
L’istruttoria può essere effettuata da personale ispettivo ordinario, a meno che situazioni di particolare complessità non richiedano l’intervento di personale tecnico. Resta fondamentale ai fini autorizzativi la valutazione delle ragioni legittimanti che possono essere ragioni organizzative e produttive oppure legate alla sicurezza sul lavoro o alla tutela del patrimonio aziendale. In ogni caso l’attività di controllo è legittima solo se strettamente funzionale alla tutela dell’interesse dichiarato. Ne consegue che tale interesse non può in alcun caso essere modificato nel tempo rispetto a quanto dichiarato nell’istanza.
Una volta valutato e ritenuto legittimo l’interesse dichiarato, la Circolare 5/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro stabilisce che “L’eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della “sicurezza del lavoro” o del “patrimonio aziendale”), di inquadrare direttamente l’operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, “l’angolo di ripresa” della telecamera oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore”. In linea con quanto appena detto non appare più fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare e ciò è motivato dal fatto che “… lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o degli impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo (si pensi ad esempio alla rotazione delle merci nelle strutture della grande distribuzione) e pertanto rendono scarsamente utile una analitica istruttoria basata su planimetrie che nel corso del breve periodo non sono assolutamente rappresentative del contesto lavorativo“.
Tutela del patrimonio aziendale
Come detto sopra, fra le ragioni legittimanti l’attività di controllo vi è la tutela del patrimonio aziendale. Il concetto di per sé è però talmente ampio che l’Ispettorato ha ritenuto di dover chiarire che tale generica motivazione dovrà essere di volta in volta adeguatamente specificata e motivata. Operando quindi sulla base dei principi di proporzionalità, correttezza e non eccedenza si dovrà sempre garantire gradualità nell’ampiezza e tipologia del monitoraggio, evitando i controlli più invasivi, ammissibili solo in caso di rilevazione di specifiche anomalie e comunque solo dopo aver adottato misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori.
Tali limitazioni non si applicano ovviamente alle richieste che riguardano dispositivi collegati ad impianti antifurto. Tali dispositivi infatti tutelano il patrimonio aziendale entrando in funzione solo quando in azienda non vi sono lavoratori e dunque non comportano alcun controllo degli stessi.
Telecamere digitali
Relativamente alla più recente tecnologia digitale che consente il trasporto dei dati video e audio da un computer all’altro attraverso internet e la loro conservazione in rete, la Circolare 5/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fa un deciso passo in avanti. Se fino a poco tempo fa tale tecnologia non era nemmeno menzionata (come noi facevamo notare in un precedente post), oggi l’Ispettorato arriva ad affermare che “ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini “in tempo reale” che registrate. Tuttavia, l’accesso da postazione remota alle immagini “in tempo reale” deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati“. Tale accesso alle immagini registrate inoltre, sia da remoto che in loco, “deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi“.
Relativamente allo spazio fisico di applicazione di tali forme di controllo, l’Ispettorato si rifa agli orientamenti costituzionali che “tendono a identificare come luoghi soggetti alla normativa in questione anche quelli esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico merci)“. Sono invece da escludere le aree esterne all’azienda, anche se antistanti alle zone di ingresso, nelle quali non si svolge attività lavorativa.
Utilizzo dei dati biometrici
Anche relativamente all’uso dei dati biometrici e all’utilizzo di dispositivi e tecnologie per la loro raccolta e trattamento l’Ispettorato compie un notevole balzo in avanti. Esso infatti non solo ne riconosce la crescente diffusione, ma condivide l’orientamento del Garante per la protezione dei dati personali. Quest’ultimo infatti, nel Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014, evidenzia come “l’adozione di sistemi biometrici basati sull’elaborazione dell’impronta digitale o della topografia della mano può essere consentita per limitare l’accesso ad aree e locali ritenuti “sensibili” in cui è necessario assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza oppure per consentire l’utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati e specificamente addetti alle attività”.
Come riportato nella Circolare 5/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro “ne consegue che il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire l’utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, può essere considerato uno strumento indispensabile a “…rendere la prestazione lavorativa…” e pertanto si possa prescindere, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge“.
In conclusione con questo documento l’Ispettorato ha aggiornato, rispetto al passato, la propria posizione su alcuni dei temi più discussi in materia di controllo a distanza dei lavoratori. Tale aggiornamento, che denota un atteggiamento di apertura e dinamismo da parte dell’Ente, non potrà che avere ricadute positive nell’ambito della protezione aziendale e più in generale nel settore della Sicurezza.