E’ passato un anno da quando, con la Legge di Bilancio 2018, veniva approvato il rinvio al 30 giugno 2019 dell’obbligo di adeguamento alle norme antincendio per le attività ricettive turistico-alberghiere con più di 25 posti letto. Abbiamo parlato delle modalità di tale rinvio nel post “Strutture ricettive con più di 25 posti letto: adeguamento alle norme antincendio”. In generale comunque potevano avvalersi della proroga solo le strutture che avrebbero presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, entro il 1 dicembre 2018, la Scia parziale.
Alcune settimane fa il Dipartimento V.V.F. ha fornito un chiarimento proprio su attività alberghiere e termine presentazione SCIA. Tale chiarimento si è reso necessario per rispondere alla domanda pervenuta ai Vigili del Fuoco relativa alla possibilità di beneficiare della proroga al 30 giugno 2019 non solo per il completo adeguamento alla normativa antincendio, ma anche per la presentazione della SCIA parziale. In riferimento alle strutture ricettive il cui esercizio sia temporaneamente sospeso, ovvero che eserciscano con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi, il Dipartimento conferma che possono beneficiare del regime di proroga, consegnando la SCIA anche dopo il 1° dicembre 2018. Ma specifica: “In tal caso, fermo restando il termine del 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, alla SCIA si dovrà allegare anche una dichiarazione da cui risulti che, medio tempore, l’attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi”.