Nell’ottica di riorganizzare l’attuale apparato normativo relativo alla protezione antincendio, il 31 ottobre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un aggiornamento del Codice di Prevenzione Incendi. Tale aggiornamento, oltre che per esigenze di razionalizzazione, si è reso necessario per dar luogo ad un nuovo approccio metodologico più aderente agli standard internazionali e al progresso tecnologico.
Il relativo Decreto 18 ottobre 2019, Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e cioè il 1 novembre 2019.
L’aggiornamento del Codice di Prevenzione Incendi
In ragione dell’ampia portata delle modifiche fatte, il legislatore ha deciso di sostituire integralmente alcune sezioni dell’Allegato 1, nello specifico:
- sezione G – Generalità;
- sezione S – Strategia antincendio;
- sezione V – Regole Tecniche Verticali, limitatamente ai capitoli:
- V.1 Aree a rischio specifico;
- V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive;
- V.3 Vani degli ascensori;
- sezione M – Metodi.
In particolare il capitolo relativo alle Generalità è stato ampiamente modificato con l’introduzione di nuove terminologie fra cui “Gestione della Folla o Crowd Management” che attiene alla pianificazione sistematica e la supervisione dell’assembramento e del movimento ordinato della folla, e “Sovraffollamento localizzato o Crowd Crush” cioè la pressione incontrollata della folla che determina lo schiacciamento degli occupanti e il pericolo di asfissia.
Un’altra importante novità, riportata nel capitolo sulla Strategia antincendio, è la possibilità di installare tornelli e varchi automatici per il controllo accessi lungo le vie di esodo, purché non costituiscano intralcio in caso di guasto o di assenza di alimentazione elettrica. Inoltre viene generalizzato l’obbligo di prevedere almeno due vie di esodo indipendenti.